Canali Minisiti ECM

Cassazione: il medico deve rispondere alle richieste dell'infermiere

Medlex Redazione DottNet | 08/04/2021 16:32

Sul sanitario grava un preciso obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, qualora ciò non accadesse

Una recente sentenza - la 12806 - della Cassazione (clicca qui per leggere il testo completo) riconosce le conoscenze scientifiche degli infermieri che pertanto non vanno messe in discussione. Secondo la Suprema Corte: "Nel momento in cui a richiedere l’intervento del medico siano figure professionali tecnicamente qualificate, quali sono gli infermieri, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere senza mezzi termini che sul sanitario gravi un preciso obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, qualora questo non accada”. Gli Ermellini hanno così condannato un medico (in sede civile mentre in sede penale il reato era prescritto) per rifiuto di atti d’ufficio dopo che, alla segnalazione prima di un infermiere, poi di altri due, sulla necessità di una sua visita a un paziente di 87 anni – poi deceduto – ricoverato al reparto di cardiologia invasiva, non aveva dato seguito alla richiesta degli infermieri.

La Cassazione, dunque, conferma la responsabilità nel reato a carico del ricorrente che si era rifiutato di visitare il paziente, visto che il malato era già stato esaminto quattro volte ed era monitorato sia dalle macchine sia dai paramedici. In più il medico si era detto impegnato a studiare il caso per valutare un possibile intervento chirurgico. Intervento inutile perché il malato era morto poco dopo il sollecito. Indicativa in ogni caso la risposta del ricorrente al paramedico "quel paziente è fuori di testa... tu non sei in grado di definire se un paziente è in testa o meno... non hai le competenze, quindi torna a fare il tuo lavoro". Per la Suprema corte invece l’infermiere le competenze le ha e il medico non le può ignorare. I giudici di legittimità precisano che, in linea generale, non ci sono dubbi sul fatto che il sanitario, a fronte di una richiesta di controllo conservi un margine di discrezionalità nel decidere sull’indifferibile necessità del suo intervento. Una discrezionalità di tipo tecnico, delimitata dalla regole della scienza medica e dall’eventuale presenza di discipline specifiche, anche di rango secondario, come possono essere i protocolli operativi e anche le disposizioni di natura amministrativa, oltre che consentita nei limiti della ragionevolezza. Insomma, quando a richiedere l’intervento del medico sono gli infermieri, figure professionali tecnicamente qualificate, il medico ha "un preciso obbligo di procedere immediatamente a vistare il paziente". Se non accade scatta, come nel caso esaminato, il delitto di rifiuto di atti d’ufficio. E questo anche se, successivamente, le condizioni del malato non si rivelano particolarmente gravi e non abbia corso un pericolo concreto a causa dell’omissione del sanitario. Né ad escludere il reato può essere il fatto che il paziente sia assistito dal personale paramedico, incaricato di monitorarne le condizioni e la valutazione del sanitario sia fondata su dati clinici e strumentali. Unica giustificazione, per il medico, è l’essere impegnato in un’assistenza altrettanto urgente.

pubblicità

 “La recente sentenza della Cassazione finalmente “accende la luce” sull'evidenza, ormai vergata anche in diritto dall'autorevole mano della suprema Corte, che i medici riconoscano una volta per tutte, e senza aprioristici arroccamenti o riserve, le conoscenze tecnico-scientifiche degli infermieri che lavorano al loro fianco nelle realtà ospedaliere”, commenta Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.  “L'importante pronuncia – prosegue - , che arriva anche sulla scia di  precedenti decisioni che andavano nella stessa direzione, conferma il percorso di indispensabile sinergia tra medico ed infermiere, che rappresenta un obiettivo di svolta per un servizio sanitario sempre più tempestivo, efficiente e di qualità a vantaggio del cittadino italiano. Da oggi più che mai, quando capiterà che un infermiere, durante il turno di notte, fosse costretto a contattare il medico di guardia, di turno turno o quant'altro, per rappresentare una criticità e per chiedere il suo pronto intervento, nessuno potrà mettere in discussione l'opportunità di tale richiesta. Tutto questo dovrebbe risultare scontato, eppure l’esperienza ci insegna che gli infermieri che “svegliano” il medico di guardia "troppe volte", in talune realtà vengono costretti a sentirsi in difficoltà per questa azione, quando in realtà in quel modo essi  esprimono le loro univoche competenze, conoscenze e capacità e le condividono con altri professionisti, nel rispetto degli specifici ruoli e per il bene dell'individuo”. “Questa sentenza è molto importante, continua De Palma, perché, lo ripetiamo, sensibilizza le parti interessate ad un rapporto equilibrato. Troppo comodo considerare gli infermieri come collaboratori, ma essere pronti a celarsi "dietro il muro della competenza esclusiva" ogni volta che in qualche modo l'agire infermieristico chiede di assumere specifiche responsabilità. Niente più due pesi e due misure”.

Commenti

I Correlati

Indagine Groupama, cresce l'importanza di altre figure

Il fondo immobiliare che realizzerà le case "spoke" le affiderà ai medici interessati in affitto o in leasing

A Roma gli Stati Generali Anaao Assomed della Formazione Specialistica: le proposte per salvare la formazione dei futuri medici e sanitari e scongiurare il collasso della sanità pubblica

Sondaggio Anaao: in servizio prestano fino a 50 ore a settimana, si sentono "tappabuchi" e il 97% chiede una riforma del sistema formativo

Ti potrebbero interessare

Secondo la Cassazione, la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibil: non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale

Nell'ordinanza n. 5922/2024 la Cassazione ricorda le regole di riparto dell'onere probatorio qualora un soggetto invochi il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto di natura contrattuale

La sentenza: assolto militare che rifiutò di indossarla, Matteo Bassetti consulente

I giudici si sono rifatti a una norma del ‘91 secondo la quale il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari al livello territoriale che gli saranno richiesti

Ultime News

Indagine Groupama, cresce l'importanza di altre figure

La prevenzione visiva, non solo come mezzo di risparmio economico, ma come beneficio per tutte le fasce d'età, sin dai primi giorni di vita, diventa un pilastro essenziale

La proposta di legge di iniziativa dell’On. Roberto Pella è stata approvata il 28 maggio in Commissione Affari Sociali della Camera, ed è stata calendarizzata per la votazione in Aula

Il fondo immobiliare che realizzerà le case "spoke" le affiderà ai medici interessati in affitto o in leasing